Statuto associazione di liuteria ArteSuono.
1 - L’ASSOCIAZIONE
Denominazione e sede - Scopi e Finalità – Durata - Quota Associativa Annuale – Patrimonio - Esercizio Sociale e Finanziario
2 - I SOCI
I Soci - Ammissione dei Soci ordinari - Perdita della qualifica di Socio
3 - ORGANI AMMINISTRATIVI
L'Assemblea dei Soci - Il Presidente - Il Consiglio Direttivo - Tesorieri - Collegio dei Probiviri
4 - CARICHE SOCIALI
Il Segretario - Il Tesoriere - Il Consigliere della comunicazione
5 - VARIE
Sito Internet e Forum - Regolamento Interno – Delegato alla sede periferica - Disposizioni Finali
INDICE PER ARTICOLI
Art. 1 - Denominazione e sede
Art. 2 - Scopi e Finalità
Art. 3 – Durata
Art. 4 - Quota Associativa Annuale
Art. 5 - Patrimonio
Art. 6 - Esercizio Sociale e Finanziario
Art. 7 - I Soci
Art. 8 - Ammissione dei Soci ordinari
Art. 9 - Perdita della qualifica di Socio
Art. 10 - L'Assemblea dei Soci
Art. 11 - Il Presidente
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo
Art. 13 - Il Tesoriere
Art. 14 - Collegio dei Probiviri
Art. 15 - Il Segretario
Art. 16 - Il Tesoriere
Art. 17- Il Consigliere della comunicazione
Art. 18 - Sito Internet e Forum
Art. 19 - Regolamento Interno
Art. 20 – Delegato alla sede periferica
Art. 21 - Disposizioni Finali
ATTO COSTITUTIVO
1 -L’ASSOCIAZIONE
Denominazione e sede - Scopi e Finalità – Durata - Quota associativa annuale – Patrimonio - Esercizio Sociale e Finanziario
Art. 1 - Denominazione e sede.
E' costituita in data 04/01/2010 un' associazione, denominata “ Associazione ArteSuono” con sede in ............. alla via ......................... L'eventuale trasferimento della sede per motivata necessità, potrà essere effettuato dal Consiglio Direttivo e non comporterà alcuna modifica allo Statuto. L’istituzione di sedi periferiche secondarie, su richiesta di una parte dei Soci, potrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.
Art. 2 - Scopi e Finalità.
L' Associazione non ha fini di lucro. Essa è una libera Associazione di fatto, democratica, apolitica, apartitica, aconfessionale ed indipendente. La stessa si propone di perseguire i seguenti scopi:
1. Diffondere la cultura della liuteria artigianale, proponendosi come punto di riferimento per tutti coloro che la pratichino in qualsiasi modo e forma, sia da hobbisti che da professionisti;
2. Sviluppare ed ampliare la conoscenza della liuteria attraverso : - la promozione di contatti tra persone, associazioni, enti, produttori ed operatori del settore - la partecipazione ad attività sul territorio, sia nazionale che internazionale, realizzate con scopi affini ai propri, con la finalità di allargare gli orizzonti lavorativi e didattici nel campo della liuteria artigianale e di sensibilizzare enti pubblici e privati sul suo valore formativo ed educativo; - la predisposizione di sessioni formative di carattere teorico-pratico volte al miglioramento delle abilità e competenze dei Soci.
3. Produrre e diffondere, prevalentemente tra i soci, materiale divulgativo e didattico, anche con l’ausilio di supporti informatici, elettronici, audio e video, allo scopo di sviluppare la cultura della costruzione artigianale di strumenti a corda, favorendo il recupero di tecniche, conoscenze, strumenti e modalità tipiche della tradizione e la conoscenza e l'utilizzo delle nuove tecnologie. Eventuali ricavi derivanti dalle pubblicazioni, dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sociali e istituzionali.
4. Promuovere il valore primario della sicurezza nelle lavorazioni attraverso l’informazione, il chiarimento e la messa in atto delle necessarie norme di prudenza ed accortezza, nonché attraverso l’analisi delle tecnologie e delle attrezzature disponibili sul mercato.
5. Promuovere e favorire la partecipazione alla vita associativa di anziani, giovani, svantaggiati e portatori di handicap affinché possano vivere momenti di stimolo personale e di aggregazione sociale.
6. Rendere possibile, nei limiti e nei modi previsti dalle leggi vigenti, un proficuo rapporto con le istituzioni scolastiche al fine di interessare gli studenti alla conoscenza e al recupero delle lavorazioni manuali.
7. Curare i rapporti con produttori e fornitori del settore sia per promuovere un reciproco scambio di esperienze sia per ottenere vantaggi per i Soci mediante la stipula di accordi e convenzioni.
8. Sviluppare e sostenere, anche economicamente, il sito www.............it grazie al quale, attraverso l'annesso Forum di discussione, verranno promossi e sviluppati contatti per consentire la crescita dell'Associazione.
9. Promuovere momenti di aggregazione e di svago.
10. Sviluppare iniziative promozionali e culturali relative alla costruzione di strumenti musicali a corda, anche organizzando eventi e viaggi. Eventuali ricavi derivanti dalle manifestazioni organizzate, dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sociali e istituzionali.
11. Promuovere eventi e manifestazioni dedicate alla prova degli strumenti prodotti attraverso esecuzioni e concerti pubblici eseguiti da musicisti professionisti e amatoriali.
Art. 3 - Durata. L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 - Quota Associativa Annuale. La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di €. 20 (venti) e sarà in seguito determinata dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 - Il Patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:
- dalle quote associative annuali;
- dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- dai proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non Soci;
- da quant’altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione. L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statutari e può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci. In via accessoria e comunque marginale può svolgere le seguenti attività commerciali: - prestazioni di servizi resi a Enti Pubblici o Privati; - partecipazioni di Soci a manifestazioni o iniziative promosse da Enti Pubblici o da Privati.
L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, aderire a Consorzi tra Enti e associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità Sociali. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. L'Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.
Art. 6 - Esercizio Sociale e Finanziario. L'esercizio Sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede Sociale per poter essere consultato dai Soci e sarà inviato in forma elettronica a tutti i Soci. Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 31 Marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario.
2 -I SOCI
I Soci - Ammissione dei Soci ordinari - Perdita della qualifica di Socio
Art. 7 - Soci. I Soci devono impegnarsi con lealtà, passione, iniziativa e attaccamento ai principi e allo spirito Sociale dell'Associazione, mettendo a disposizione la propria preparazione ed esperienza. Possono essere Soci tutti coloro che, persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti con riconosciuti requisiti morali, ne condividano gli scopi. Le persone giuridiche, le associazioni e gli enti associati agiscono nei rapporti con l’Associazione a mezzo del legale rappresentante o di persona appositamente delegata per iscritto.
I Soci si distinguono in:
-Soci fondatori
-Soci ordinari
-Soci sostenitori
-Soci onorari
Sono Soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione e il cui nominativo è riportato nell’atto costitutivo della stessa e chi sia considerato tale in base a quanto previsto nell’atto costitutivo.
Sono Soci ordinari coloro i quali, secondo la procedura di cui al successivo art. 8, vengono ammessi a far parte dell’Associazione.
I Soci sostenitori sono le persone, istituti, Società ed enti che volontariamente contribuiscono al finanziamento dell'Associazione, e godono degli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, versano la quota stabilita per questa categoria, annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci onorari coloro ai quali, previa loro accettazione, viene conferita tale qualifica mediante apposita delibera del Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisti nel settore di attività dell’Associazione. Essi non sono tenuti al pagamento della quota Sociale. I Soci onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
I ragazzi sino al 18° anno di età possono associarsi con autorizzazione scritta di chi ne detiene la patria potestà.
Art. 8 - Ammissione dei Soci ordinari.
Si acquisisce la qualifica di Socio ordinario su espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Tale domanda deve contenere:
a)L’indicazione del nome, della data, del luogo di nascita e della residenza dell’aspirante Socio, ovvero della denominazione, della sede e di tutti gli altri dati identificativi qualora l’aspirante Socio sia una persona giuridica, un’Associazione o un ente.
b)La dichiarazione di aver preso conoscenza dello Statuto del Regolamento e di approvarli. Le domande presentate vengono esaminate dal Consiglio Direttivo, il quale deve decidere per l’accettazione o il rifiuto delle stesse nella prima riunione utile e comunque entro 60 giorni dalla loro presentazione. Contro il rifiuto è ammesso appello al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione dello stesso; tale comunicazione avverrà tramite eMail con firma elettronica . L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli Organi Sociali secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento applicativo, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci sia con i terzi. In particolare il Socio, se non diversamente previsto, non può prendere iniziative individuali in nome e per conto dell’Associazione. I Soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo. I Soci giovani al compimento del diciottesimo anno di età passeranno automaticamente tra i Soci ordinari. I minorenni che intendono associarsi dovranno allegare alla richiesta un'autorizzazione sottoscritta da chi ne esercita la patria potestà. Questi non hanno diritto di voto fino al compimento dei 18 anni di età.Tutti i Soci maggiorenni, esclusi quelli onorari, godono del diritto di voto, nei limiti e nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
Art. 9 - Perdita della qualifica di Socio. La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi: 1. dimissioni, presentate in forma scritta tramite lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente dell’ Associazione; 2. mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo; 3. espulsione a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo; la delibera di espulsione, assunta all’unanimità e per gli specifici casi previsti dal Regolamento interno, viene notificata al Socio tramite eMail con firma elettronica. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni. In ogni caso, il Socio dimissionario o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né può vantare pretese sul patrimonio Sociale. I Soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro Socio purché munito di delega scritta.
3 - ORGANI AMMINISTRATIVI
L'Assemblea dei Soci - Il Presidente - Il Consiglio Direttivo - Tesorieri - Collegio dei Probiviri.
Sono organi dell'Associazione: 1. l’Assemblea dei Soci; 2. il Presidente 3. il Consiglio Direttivo; 4. i Tesorieri; 5. il Collegio dei Probiviri. Gli organi restano in carica due anni ed i componenti sono rieleggibili. Le cariche e le attività Sociali svolte dai Soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.
Il primo Consiglio Direttivo e il primo Presidente verranno eletti direttamente dal gruppo dei soci fondatori. Avrà il compito di amministrare l'Associazione nel primo periodo di vita, avrà carattere provvisorio e durata massima di un anno dalla data della fondazione. Al termine del primo anno di vita dell'Associazione l'Assemblea dei Soci provvederà ad eleggere un Consiglio Direttivo permanente con le caratteristiche di seguito elencate.
Art. 10 - L'Assemblea dei Soci.
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta motivata di almeno 1/3 degli associati. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo nella persona del Presidente dell’Associazione mediante comunicazione a mezzo posta elettronica o fax , con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo della riunione (che può essere anche diverso dalla sede Sociale) e dell'ora, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione dell’assemblea, verrà pubblicata anche sul sito/forum dell’Associazione mediante l’apertura di un messaggio dedicato. E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e entro 24 ore dalla prima, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. E’ ammessa la partecipazione in tele/videoconferenza. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche per delega.
L’Assemblea:
a) discute ed approva il bilancio consuntivo e quello preventivo presentati dal Consiglio Direttivo;
b) elegge il Presidente dell’Associazione;
c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
d) elegge i Tesorieri;
e) elegge il Collegio dei Probiviri;
f) nomina il Presidente Onorario;
g) approva il programma delle attività dell’Associazione elaborato dal Consiglio Direttivo;
h) approva il Regolamento interno;
i) delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
l) delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo concernenti le attività da svolgere nel biennio successivo per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
m) tramite convocazione straordinaria, discute e decide a maggioranza di eventuali modifiche al presente statuto proposte da almeno 1/3 dei soci.
Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di tre Soci con diritto di voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto. L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione, provvedendo in quest’ultimo caso alla nomina di uno o più liquidatori e può essere convocata negli altri casi avendo come ordine del giorno un solo argomento. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza dei Soci, anche per delega, ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due/terzi) dei votanti. Sia l’Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria si possono svolgere per via telematica, utilizzando idonei mezzi informatici. In questi casi anche le votazioni avverranno on line, secondo le modalità specificate nel Regolamento applicativo che, in ogni caso, dovranno garantire l’impossibilità di votazioni multiple da parte dello stesso Socio.
Art. 11 - Il Presidente.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, resta in carica due anni ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) membri. La scelta del numero viene effettuata dall’Assemblea durante la riunione per il rinnovo delle cariche sociali.
I componenti possono essere scelti solo tra i Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo potrà procedere alla sostituzione degli stessi attingendo dalle graduatorie delle elezioni i primi Soci non eletti, oppure decidere di continuare il proprio mandato con i consiglieri rimasti in carica. I Consiglieri così nominati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui venisse a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei componenti, il Consiglio si intenderà decaduto. Il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e dovrà provvedere entro sessanta giorni alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale a cura del Segretario che verrà pubblicato sul forum nella sezione riservata all’Associazione, entro 15 giorni.
Il Consiglio Direttivo :
a) elegge nel proprio ambito il Vice Presidente;
b) nomina nel proprio ambito un Segretario ed un Tesoriere;
c) elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
d) amministra il fondo Sociale;
e) convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
f) stabilisce i criteri di determinazione e gli importi delle quote annue di Associazione, che comunicherà ai Soci entro il 15 dicembre dell’anno antecedente alla quota di riferimento;
g) delibera sulla ammissione od esclusione dei Soci;
h) propone all’assemblea la nomina dei Soci onorari;
i) nomina il Consigliere referente della comunicazione;
l) nomina o riconferma l’amministratore del sito internet/forum;
m) conferisce incarichi speciali ai Soci necessari al raggiungimento degli scopi sociali;
n) autorizza l’istituzione di sedi periferiche su richiesta di almeno 5 Soci;
o) assegna le deleghe per l’organizzazione delle attività Sociali;
p) delibera l’eventuale trasferimento della sede sociale.
Art. 13 - Il tesoriere.
L’Assemblea dei Soci, elegge un Tesoriere, anche non Socio, che dura in carica due anni. Il Tesoriere cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea dei Soci, con una relazione particolareggiata nel caso in cui il bilancio consuntivo si discosti in modo rilevante da quello preventivo.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e redige una relazione sulla gestione dell’Associazione che presenta all’Assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio annuale. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Consigliere.
Art. 14 - Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea dei Soci, elegge un Collegio dei Probiviri, composto di tre membri scelti fra i Soci, che dura in carica due anni. I Probiviri sono chiamati a dirimere le questioni interne all’Associazione e a deliberare in merito alla mancata accettazione e all’espulsione di un Socio. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di Consigliere e di Tesoriere.
4 -CARICHE SOCIALI SPECIALI
Il Segretario - Il Tesoriere- Il Consigliere della comunicazione
Art. 15 - Il Segretario. Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo sotto la direzione del Presidente, sottoscrivendoli unitamente a quest’ultimo. Si occupa della gestione dell’amministrazione ordinaria, tiene ed aggiorna il libro dei soci ed i documenti ad esso collegati.
Art. 16 - Il Tesoriere. Il Tesoriere cura le scritture contabili dell’Associazione e ne relaziona al Consiglio Direttivo, gestisce la cassa secondo le indicazioni del Consiglio medesimo e redige il bilancio preventivo e quello consuntivo relativi a ciascun esercizio sempre su indicazione del Consiglio Direttivo. Cura i rapporti con le aziende sotto la supervisione del legale rappresentante , gestisce la raccolta della pubblicità che verrà esposta sulle pubblicazioni dell’Associazione come il notiziario, il sito internet il forum o altre. Elabora la relazione sull’andamento economico e finanziario da presentare all’assemblea dei soci.
Art. 17 - Il Consigliere della comunicazione.
Ha la responsabilità del sito Internet/forum, del notiziario e delle altre forme di comunicazione verso i Soci, verso terzi e verso le istituzioni esterne all’Associazione. A lui faranno riferimento i Soci che, su incarico del Consiglio Direttivo, si occupano a vario titolo di tutto ciò che riguarda la diffusione delle informazioni inerenti l’Associazione.
5 - VARIE
Sito Internet e Forum - Regolamento Interno – Delegato alla sede periferica - Disposizioni Finali
Art. 18 - Sito Internet e Forum.
Il sito internet e il forum sono di proprietà dell’Associazione che ne affida la gestione al Consigliere responsabile della comunicazione che sarà il referente nei confronti del Consiglio Direttivo. L’amministratore del sito internet/forum verrà nominato o riconfermato dal Consiglio Direttivo all’atto del suo insediamento.
Art. 19 - Regolamento Interno.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento a un Regolamento applicativo redatto a cura del Consiglio Direttivo o da un gruppo di Soci incaricati dallo stesso, che dovrà essere approvato dell'Assemblea generale dei Soci.
Art. 20 –Delegato alla sede periferica
I soci della sezione periferica eleggono un delegato quale responsabile della sede e referente verso la Presidenza nazionale. Il delegato avrà la responsabilità istituzionale economica e finanziaria della sede periferica e di tutte le attività locali.
Art. 21 - Disposizioni Finali. Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.
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